Norme per i creativi

Ultimamente mi è capitato spesso che alcune di voi mi rivolgessero domande inerenti le regole e le normative per vendere le vostre creazioni. Consigliata da altre creative ho trovato un articolo che spiega in maniera semplice la normativa per gli hobbisti e i creativi. Concetto fondamentale è che le vostre vendite siano occasionali e frutto del vostro ingegno. Spero che, come è stato per me, questo vademecum possa esservi utile.

"Nello specifico, quello che più interessa noi creative è questo:

Un creativo può essere considerato un artigiano che professionalmente od occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.).
 Per svolgere regolarmente la propria attività occasionale, 
il creativo dovrà:
-Mostrare, a richiesta, una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (c.d. dichiarazione di vendita temporanea), in cui il creativo dichiara “di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998); bisogna inoltre dichiarare che la vendita è eventualmente effettuata occasionalmente e non si è venditore abituale;
-essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall'acquirente; se l'importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.

A differenza dell'hobbista, al creativo viene data la possibilità di partecipare ad un numero indefinito di mercatini, sempre rispettando il limite di compensi non superiori ad € 5.000,00 annui (altrimenti sarà necessaria l'apertura di una partita IVA con conseguente obbligo di versamenti dei contributi previdenziali).

Nel caso l'attività creativa rappresenti l'unica attività fonte di guadagni (con un volume d'affari non superiore ad € 4.800,00 lordi), tali introiti non sono soggetti ad alcun obbligo di dichiarazione nel modello Unico. Se, al contrario, si supera la somma predetta, gli incassi dell'attività creativa devono essere dichiarati nel modello Unico, nella sezione L (redditi diversi) tra le prestazioni occasionali. Lo stesso se il creativo percepisce già altri redditi da attività professionale principale da dichiarare. Ad esempio, se un creativo percepisce altri redditi (da dichiarare), i redditi da lavoro creativo occasionale vanno cumulati agli altri redditi e dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico.

VENDITE ONLINE

Le regole del c.d. e-commerce sono contenute nel codice del consumo (recentemente modificato dal D.Lgs n. 21/2014).

Al creativo non è consentito avere un proprio sito di e-commerce dove esporre in maniera permanente i prezzi e le foto delle proprie creazioni senza la preventiva apertura di una partita IVA .

Tuttavia, il creativo che desidera vendere le proprie creazioni online senza possedere una partita IVA, può avvalersi di un marketplace. Un marketplace può essere definito come un luogo di intermediazione che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi. I siti web di marketplace possono essere di due tipi:


verticali: sono dei siti web di vendita dedicati ad uno specifico settore merceologico (ad esempio oggetti artigianali fatti a mano), come ad esempio misshobby e Etsy.


orizzontali: sono siti web destinati alla vendita di prodotti e servizi di vari settori merceologici (ad es. ebay)."



Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17488.asp

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